Da Greenreport del 14/02/2006
Originale su http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=581

L’interesse ambientale prevale su quello paesaggistico

Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar dell’Abruzzo: via libera ad un impianto per la produzione di energia eolica

ROMA. Il Consiglio di Stato, con la recente ordinanza del 28 Ottobre 2005, in sede giurisdizionale, ha respinto l’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali per l’annullamento dell’ordinanza del Tar dell’Abruzzo che aveva accolto la domanda di sospensione del decreto dello stesso Ministero, relativo ad un impianto per la produzione di energia eolica.

Il Ministero per i beni e le attività culturali aveva proposto appello al Consiglio di Stato per annullare l’ordinanza con la quale il Tar abruzzese aveva accolto il ricorso per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica. Questa ordinanza aveva di fatto smentito le tesi del Ministero che, rilevando apoditticamente che la realizzazione di un impianto eolico ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non fosse compatibile con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione del territorio collinare e montuoso abruzzese, aveva ritenuto prevalente l’aspetto paesaggistico su quello ambientale.

Nei motivi del ricorso era stato evidenziato che «non possono essere trascurati dall´amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, le altre forme di tutela territoriale, ugualmente rilevanti in una luce costituzionale, quali la tutela dell´ambiente e la tutela della salute; questi interessi di natura pubblicistica infatti vengono perseguiti certamente anche attraverso la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica».

Non può, pertanto, essere affermata una vaga e generica supremazia dell´interesse del paesaggio sacrificando ad esso ogni altro, considerato che la riduzione delle emissioni climalteranti, costituisce un obbligo assunto a livello internazionale dall´Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto. Il Consiglio di Stato ha pertanto confermato la decisione del Tar, rafforzando la fondatezza dei motivi del ricorso: il danno grave ed irreparabile prospettato non solo come danno economico per il ricorrente ma, e questo e ben più rilevante, anche come irreparabile danno alla salute ed all´ambiente.

La decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato si inserisce nel solco di una giurisprudenza che si va consolidando sia in sede di merito che cautelare, e conferma la tendenza a considerare come prevalente il diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente rispetto a quello paesistico genericamente richiamato.

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