Da Il Messaggero del 20/10/2003

Le perquisizioni ai giornali e le norme europee

di Massimo Martinelli

COMUNQUE la si voglia esaminare e al di là delle pur apparenti e legittime motivazioni che l'hanno determinata, la perquisizione disposta nella redazione de Il Giornale per alcuni degli articoli sul caso Telekom Serbia rientra in quel filone di iniziative che ledono fortemente il diritto di informazione. Non è la prima volta e, purtroppo, non sarà l'ultima inchiesta aperta nei confronti di cronisti "colpevoli" di rivelare notizie coperte dal segreto investigativo quando manca l'avallo e/o l'interesse della pubblica accusa. Non la prima volta e non sarà l'ultima che carabinieri e poliziotti ricevono l'incarico di effettuare perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche mirate ad identificare le fonti confidenziali dalle quali i giornalisti attingono tali notizie. A nulla sono valse in passato le proteste degli ordini professionali e della associazioni sindacali contro l'uso indiscriminato che spesso si fa di questo strumento di indagine, ritenuto tra i più perversi ed invasivi della vita privata di persone "colpevoli" solo di assicurare quel principio costituzionale che si chiama libertà di stampa, ma che è l'interfaccia del diritto del cittadino ad essere informato su vicende di pubblico interesse. Anche stavolta nei confronti del cronista è stato disposto il sequestro dei suoi strumenti di lavoro al solo fine di individuare i suoi informatori.

In passato un cronista giudiziario è stato filmato per ventidue giorni da dodici carabinieri muniti di telecamera per individuare chi gli avesse passato alcuni documenti che aveva pubblicato. Per altro cronista l'ordine di perquisizione finalizzato allo stesso scopo è stato esteso all'abitazione della anziana madre e della fidanzata, della sua automobile, della cantina dello stabile di abitazione, della casa al mare. Tali provvedimenti vengono presi con criteri non omogenei sul territorio nazionale per cui ogni Procura ipotizza il reato che è più congeniale alle finalità dell'inchiesta. La soluzione preferita è quella di contestare il concorso nel reato di rivelazione del segreto di ufficio con un fantomatico pubblico ufficiale che l'inquirente non è riuscito ad individuare e che resterà sempre un illustre sconosciuto. Ciò perché il vero e unico obiettivo dell'indagine è il giornalista e soltanto lui nonostante che il codice di procedura penale tuteli esplicitamente il suo segreto professionale e vieti al pm di obbligarlo a violarlo.

Così è accaduto per il giornalista de Il Giornale che, oltre al solito concorso nel reato di rivelazione di segreti di ufficio, si è visto contestare anche il reato di concorso in diffamazione aggravata. Il capo di imputazione non precisa a danno di chi ma, se è vero che la parte lesa è davvero un magistrato, sarebbe la prima volta che per un procedimento per diffamazione a mezzo stampa viene disposto un provvedimento limitativo della libertà professionale dell'indagato. C'è da augurarsi che non sia così e che sono altri i motivi che hanno spinto il pm a disporre la perquisizione personale e domiciliare di una testata giornalistica.

Motivi tali da non tenere conto delle decisioni del Consiglio dei ministri europeo e della Corte di Strasburgo che si sono più volte pronunciati sul diritto del giornalista a non rivelare le proprie fonti di informazione. In particolare la Raccomandazione n. R (2000) 7 del Consiglio dei ministri europeo agli Stati membri adottata l'8.3.2000 durante la 701ª riunione dei Delegati dei ministri che, nel ribadire questo diritto, prevede, al Principio 6, che non deve farsi luogo alle intercettazioni delle comunicazioni, alla sorveglianza e alle perquisizioni giudiziarie, così come ai sequestri, qualora tali misure tendano ad aggirare il diritto dei giornalisti di non divulgare le informazioni identificanti le proprie fonti. Per non parlare della famosa sentenza Goodwin, con la quale la Corte europea ha legittimato il segreto professionale del giornalista, o della recentissima decisione degli stessi giudici di Strasburgo (15 luglio 2003 n. 33400/96 Ernst contro Belgio) secondo i quali le perquisizioni nei luoghi di lavoro per scoprire le fonti di notizie dei giornalisti costituiscono una «grave violazione della libertà di espressione». «L'obiettivo degli inquirenti si legge nella sentenza di individuare i responsabili di fughe di notizie dai palazzi di giustizia, non è un motivo sufficiente per giustificare l'utilizzo di tali metodi».

Se la decisione della Procura che ha disposto la perquisizione nella sede de Il Giornale dovesse portare ad una nostra condanna in sede europea, per un episodio accaduto proprio nel semestre di presidenza italiana, non sarebbe una bella pagina della nostra storia. Sarebbe imbarazzante vedersi contestare l'accusa di aver disconosciuto il principio secondo il quale le norme della Convenzione sono immediatamente operative. O quella di aver ignorato una precisa direttiva del Consiglio dei ministri dell'Europa, secondo la quale il giornalista deve considerare il diritto del cittadino all'informazione espressione inviolabile delle libertà individuali finalizzata a garantire a tutti il pieno esercizio della funzione di controllo e di verifica del corretto funzionamento delle istituzioni.

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